ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME FIBROMIALGICA Organizzazione di Volontariato

Articolo 1 – Denominazione

1.1 E’ costituita l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME FIBROMIALGICA – Organizzazione di Volontariato” in breve “A.I.S.F. ODV”.

L’associazione ha sede legale – in Milano – e può istituire sezioni territoriali. L’associazione opera sul territorio nazionale. Qualsiasi variazione in merito all’indirizzo della sede legale, dovrà essere comunicato all’autorità competente.

È fatto obbligo di riportare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la denominazione sociale completa con la locuzione “organizzazione di volontariato” o con l’acronimo “ODV”.

L’associazione è retta dal D. Lgs. n. 117/2017 (in seguito anche CTS) e, fino alla sua iscrizione al RUNTS, anche dal D. Lgs. n. 460/1997.

Articolo 2 – Oggetto e Scopi

2.1 L’ A.I.S.F. ODV non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione si propone di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, la più alta qualità possibile rispondente ai bisogni dei malati affetti da sindrome fibromialgica, sindromi correlate e dolore cronico in corso di affezioni reumatologiche.

L’A.I.S.F. ODV rivolgendosi alle problematiche dei malati – intende svolgere un’azione sia di interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria.

Scopo prevalente dell’associazione è il potenziamento dell’assistenza ai malati fibromialgici negli ospedali e sul territorio, ad essi funzionalmente collegato.

2.2 Per il raggiungimento di tali scopi l’A.I.S.F. ODV esercita le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (primo comma art. 5 lettera a) del D. Lgs. n. 117/2017);

b) interventi e prestazioni sanitarie (primo comma art. 5 lettera b) D. Lgs. n. 117/2017);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (primo comma art. 5 lettera c) D. Lgs. n. 117/2017);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  all’articolo (primo comma art. 5 lettera i) D. Lgs. n. 117/2017).

Fermo restando quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo, fino alla iscrizione al RUNTS è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

Quali attività strettamente connesse e annesse a quelle istituzionali l’organizzazione di volontariato potrà:

  • promuovere presso qualsiasi ente pubblico o privato la ricerca sulla sindrome fibromialgica;
  • promuovere incontri, corsi e convegni ai quali partecipano i malati al fine di fornire loro ogni informazione di carattere medico-scientifica necessaria per la prevenzione e cura della malattia;
  • promuovere e redigere progetti di ricerca da far realizzare presso idonee strutture;
  • promuovere convegni e congressi per la formazione del personale sanitario e per l’informazione del pubblico in generale in modo da garantire al malato fibromialgico la migliore assistenza possibile;
  • sensibilizzare le autorità sanitarie e politiche sulla tutela dei diritti dei malati affetti da sindrome fibromialgica.

2.3 Per la realizzazione dei suoi scopi l’AISF ODV può agire in collaborazione con associazioni anche di volontariato e con enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

2.4 L’associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.5 L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

2.6 Dopo la sua iscrizione al RUNTS, l’associazione, al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali e pertanto in via strumentale a questi, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra descritte, che dovranno essere secondarie rispetto alle attività di interesse generale esercitate, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall’art 6 del CTS. Nei limiti sopra indicati l’individuazione di tali ulteriori attività è rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Durata
La durata dell’A.I.S.F. ODV è illimitata.

Articolo 4 – Categorie di associati

4.1 Possono essere associati della A.I.S.F. ODV tutti gli enti e i cittadini italiani e stranieri di qualunque nazionalità senza riserve di razza, sesso e religione, che dichiarino espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall’associazione e che sono così classificati:

a)  Volontari: coloro che svolgono attività in favore della associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della ODV in modo personale, spontaneo e gratuito;

b) Ordinari: coloro che, senza svolgere attività di volontariato, intendono partecipare all’associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi;

c) Associati Fondatori e benemeriti: (che possono essere indicati con l’una o l’altra qualifica) quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, nonché quelli che per aver finanziato o svolto attività a favore dell’associazione, valorizzandola o sostenendone l’attività, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo;

d) Associati onorari: quelli che per la loro personalità e notorietà nel campo culturale sanitario saranno stati ammessi nell’associazione anche senza assumere obblighi economici.

4.2 Sono altresì sostenitori senza partecipare alla vita della organizzazione di volontariato tutte le altre persone fisiche e gli enti che risultino interessati all’attività istituzionale della AISF ODV.

4.3 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o enti non profit finché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Articolo 5 – Quote

5.1 Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall’associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale.

5.2 L’importo della quota associativa di ingresso e le annualità successive corrisposte a titolo di rinnovo sono fissate nel loro ammontare dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche deliberare l’abolizione della quota associativa di ingresso e di rinnovo.

Articolo 6 – Ammissione

L’ammissione avviene su domanda dell’interessato, tramite il pagamento della quota. – Il Consiglio Direttivo ratifica l’iscrizione dei nuovi associati durante la prima riunione utile-. L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che si pronunci l’assemblea degli associati.

Articolo 7 – Diritti e doveri

7.1 L’Associazione è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

7.2 Gli associati sono tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra cui quello di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.

7.3 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale, entro quindici giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.

7.4 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere temporanea.

L’appartenenza all’ A.I.S.F. ODV ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il comportamento verso gli altri associati e all’esterno della A.I.S.F. ODV è attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Articolo 8 – Volontari

8.1 L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderente agli enti associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché’ per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 – Recesso ed esclusione

9.1 La qualifica di associato è a tempo indeterminato.

9.2 L’associato può recedere in ogni momento dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

9.3 L’associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.

9.4 In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

Articolo 10 – Organi dell’associazione

10.1 Sono Organi dell’A.I.S.F. ODV:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) l’Ufficio di Presidenza;
  4. d) il Presidente;
  5. e) l’Organo di Controllo;
  6. f) il Collegio dei Probiviri.

10.2 L’associazione affida la revisione dei conti ad un Revisore legale dei Conti o ad un Collegio di Revisori.

10.3 Ad eccezione dei membri dell’Organo di Controllo e dei Revisori, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Presidenti onorari.

Articolo 11 – Assemblea degli Associati

11.1 Competenze

L’assemblea degli associati:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l’Organo di controllo e i Revisori legali dei conti;
  • nomina il Collegio dei Probiviri;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
  • approva la relazione dei Revisori dei Conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • approva i regolamenti;
  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

11.2 Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno sette giorni prima dell’assemblea.

11.3 Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti – nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso. Quale data d’iscrizione si considera quella in cui è stata versata la quota di iscrizione.

Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 (una) delega, –

Il voto si esercita in modo palese.

11.4 Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente/dai Vicepresidenti o, in caso di assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) sia consentito al verbalizzante percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) sia consentito a tutti gli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo.

11.5 Maggioranze

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto in prima convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

11.6 Voto per corrispondenza

Per la delibera dello scioglimento dell’associazione, previa determinazione della proposta di delibera, ogni associato o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza deve essere fatto in modo da rendere certa e verificabile l’identità dell’associato che vota e secondo le seguenti modalità:

1) L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere:

a) l’avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;

d) la o le deliberazioni proposte per esteso.

2) La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all’inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l’indicazione dell’Associazione, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

L’Associazione rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull’avviso di convocazione dell’assemblea, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta.

3) Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute all’Associazione emittente entro le ventiquattro ore precedenti l’assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta valido anche per le successive convocazioni.

La data e l’ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell’ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta all’Associazione almeno dodici ore precedenti l’assemblea.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s’intende come astensione sulle relative proposte.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

12.1 Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli Associati con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, eletti democraticamente dall’Assemblea tra gli Associati.

12.2 In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti fino ad esaurimento dei nominativi disponibili.

Qualora il numero dei Consiglieri in carica si riduca al di sotto del minimo (di tre incluso il Presidente) e non sia possibile sostituire i componenti mancanti il Consiglio Direttivo si intende decaduto. Il Presidente deve convocare l’Assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo eletti ad integrazione dei posti vacanti dureranno in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti originariamente eletti.

12.3 Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività relative all’Associazione; in particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) delineare l’indirizzo generale e lo sviluppo dellaI.S.F. ODV;

b) designare il delegato regionale – (come da regolamento);

c) attuare i deliberati dell’Assemblea;

d) sovrintendere e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività della I.S.F. ODV;

e) redigere e sottoporre all’Assemblea i bilanci con i documenti allegati ed il programma di lavoro per il futuro;

f) redigere e sottoporre all’Associazione il bilancio sociale ove obbligatorio per legge;

g) stabilire tematiche e modalità del Congresso nazionale;

h) fissare la quota associativa di ingresso;

i) eleggere a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente/ i Vicepresidenti, il Segretario;

j) eleggere il Tesoriere che può anche essere un soggetto esterno all’associazione;

k) convocare le assemblee previste dallo statuto;

l) deliberare in materia di ammissione, recesso ed esclusione degli associati;

m) nominare gli associati e i Presidenti onorari;

n) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria nell’ambito delle attività sociali;

0) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con associati e terzi e determinare i compensi professionali dovuti.

12.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, o ad un direttore.
Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente, per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari.

12.5 La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

12.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno. Il primo Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

L’avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all’ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Articolo 13 – L’Ufficio di Presidenza – Il Presidente

13.1 L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti/dai Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Presidente della A.I.S.F. ODV è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta del Consiglio convocata dal Consigliere più anziano entro quindici giorni dall’elezione.

Il Presidente verrà sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente /dai Vicepresidenti qualora egli sia indisponibile temporaneamente.

Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente più anziano lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente.

Nel caso in cui fosse indisponibile permanentemente un altro componente dell’Ufficio di Presidenza, questi verrà sostituito al più presto da un nuovo eletto dal Consiglio Direttivo.

13.2 Il Presidente rappresenta la A.I.S.F. ODV e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione davanti ai terzi ed in giudizio e può nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri.

Cura l’amministrazione e la gestione ordinaria dell’associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l’associazione per i fini sociali.

Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi in modo adeguato.

13.3 Il Consiglio Direttivo può nominare tra i Consiglieri fino a tre Vicepresidenti definendone eventuali deleghe ove lo ritenesse opportuno. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni e ne ricoprono le funzioni in caso di indisponibilità temporanea

13.4 Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

13.5 Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione economico finanziaria della A.I.S.F. ODV.

Il Tesoriere ha accesso e facoltà operative, con firma disgiunta dal Presidente, sui conti correnti bancari intestati alla A.I.S.F. ODV.

13.6 La durata in carica dell’Ufficio di Presidenza è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Quindici giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per l’esercizio delle proprie funzioni.

L’Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con un minimo di due componenti.

Articolo 14 – Il Collegio dei Probiviri

14.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati dall’Assemblea. La durata in carica del Collegio dei Probiviri è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati.

Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.

Qualora un componente del Collegio dei Probiviri decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente.

14.2 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

a) controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun Associato;

b) controllare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;

c) comporre i dissidi che possono insorgere tra gli Associati.

Articolo 15 Organo di Controllo

15.1 Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

15.2 Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 c. c. . La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

15.3 I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Articolo 16 – Revisione legale dei conti

L’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Articolo 17 – Patrimonio dell’Associazione

17.1 Il patrimonio dell’associazione è composto dalla dotazione iniziale nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati (quote sociali e donazioni), da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Qualora fosse stabilito un patrimonio minimo per legge e questo risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente.

17.2 Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

17.3 Sussistendo le condizioni di legge, l’associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

17.4 E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o non sia effettuata a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi della gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati alla A.I.S.F. ODV, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.

Articolo 18 – Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Presidente onorario l’associato che abbia svolto mandato di Presidenza dell’A.I.S.F. ODV. La durata della carica è a tempo indeterminato sino a revoca deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente onorario non ha poteri di rappresentanza dell’associazione e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito ai pubblici registri ‘a sensi di legge e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere delle attività connesse a quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nei Pubblici Registri a norma di legge a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le rispettive condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta operativo, anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 20 – Regolamento interno

La gestione ordinaria verrà retta da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.

Articolo 21 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’A.I.S.F. ODV ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente dell’A.I.S.F. ODV.

Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

Articolo 22 – Dipendenti e collaboratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 23 – Devoluzione

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altre ONLUS sentito l’organismo di controllo previsto dall’articolo 3 comma 190 della legge 662/1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Dopo l’iscrizione al RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 9 del CTS.