Introduzione
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “La medicina termale è una delle più antiche forme di terapia dell’Occidente e in tal senso è da considerarsi una medicina tradizionale”. In quest’ottica, le terme, quale complesso integrato di risorse naturali, strutture e servizi, possono essere punto d’incontro tra diverse forme di cultura medica finalizzate non solo alla terapia e alla riabilitazione ma anche al mantenimento della salute.
L’Italia occupa una posizione di primaria importanza nel contesto mondiale sia per la qualificazione delle cure che per la modernità delle strutture termali.
Sono oltre 380 i Centri termali accreditati, distribuiti in 20 Regioni e 170 Comuni, che offrono una ampia varietà di acque destinate all’impiego in diverse aree cliniche (soprattutto per dermatologia, sindrome metabolica, muscolo-scheletrica, riabilitativa e respiratoria).
Chi ha diritto alle cure termali?
Possono beneficiare del servizio tutti i soggetti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, affetti da patologie in grado di trarre beneficio da questi trattamenti. Il Ministero della Salute ha pubblicato, allegato al D.M. 15 dicembre 1994 e richiamato da un successivo decreto nel Marzo del 2001, l’elenco delle patologie curabili con le acque termali.
Quanti cicli annui sono erogati?
Gli assistiti possono usufruire al massimo di un ciclo di cure ogni anno con l’eccezione dei soggetti riconosciuti invalidi, che possono fruire di un ulteriore ciclo, correlato all’invalidità riconosciuta.
Come si può accedere al servizio?
Alle cure termali si accede con il certificato medico (apposito ricettario-ricetta rosa classica) rilasciato o dal proprio medico di medicina generale o da uno specialista in una delle patologie in elenco. Nella ricetta deve essere specificata la diagnosi della patologia che il paziente intende curare attraverso i trattamenti termali.
Per il paziente fibromialgico il quesito diagnostico sarà “Reumatismi extra-articolari”, poiché la fibromialgia rientra in questa categoria.
Esempi di diciture riconosciute per la prescrizione medica:
– 12 fanghi e 12 bagni termali per… ad es: artrosi/reumatismi extra-articolari
– 12 inalazioni e 12 aerosol per… ad es: sinusite/bronchite.
Elenco completo delle patologie curabili con cure termali
– Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie;
– Rinopatia vasomotoria;
– Bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva;
– Malattie cardiovascolari;
– Postumi di flebopatie di tipo cronico;
– Malattie ginecologiche;
– Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
– Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche;
– Malattie dell’apparato urinario;
– Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
– Malattie dell’apparato gastroenterico;
– Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi;
– Malattie reumatiche;
– Osteoartrosi ed altre forme degenerative;
– Reumatismi extra-articolari;
– Malattie dermatologiche;
– Psoriasi;
– Dermatite seborroica ricorrente.
Quanto costa il ticket?
In base alla normativa nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il ticket dovuto per queste cure dagli assistiti non esenti è fissato in € 55,00.
Gli esenti per reddito, per patologia e alcune categorie di invalidi sono tenuti, invece, al pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10 (Art. 68, comma 2, legge 23 dicembre 1998, n. 448).
I pazienti invalidi al 100% sono esonerati dal pagamento del ticket
Normativa sui ticket
Pazienti non esenti: pagano la quota fissa di euro 55,00 per l’intero ciclo di cura
– I cittadini di età compresa tra i 6 e i 65 anni
Pazienti parzialmente esenti: pagano la quota fissa di euro 3,10
– I cittadini di età inferiore ai sei anni o sopra i 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 36.151,98 euro;
– I titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 euro e fino a 11.362,05 euro con coniuge + 516,46 euro per ogni figlio a carico;
– I titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 euro e fino a 11.362,05 euro con coniuge + 516,46 euro per ogni figlio a carico;
– I disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 euro e fino a 11.362,05 euro con coniuge + 516,46 euro per ogni figlio a carico;
– Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a;
– Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
– Gli invalidi civili dal 67% al 99%;
– Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;
– Gli invalidi del lavoro dal 67% al 79%;
– Gli invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
– Ciechi e sordomuti di cui all’art. 6 e 7 della legge 482/68;
– Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a non titolari di pensione diretta vitalizia;
– Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a non titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
– Portatori di patologie neoplastiche maligne;
– Esenti per patologia solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante.
Pazienti totalmente esenti: non pagano la quota fissa di Euro 3,10
– Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia;
– Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8°, titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
– Gli invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria;
– Gli invalidi civili al 100%;
– Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;
– I grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’ 80%;
– I ciechi assoluti.
Categorie Protette
Le c.d. categorie protette (ex art.57 comma 3 l.n.833/78 e art.13 c.6 D.L. n.463/83, come modificato dalla legge di conversione L.n.638/83) possono fruire, nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico. Vengono fatti rientrare in questa categoria: invalidi per causa di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi, invalidi del lavoro.
Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione-proposta, sotto la propria responsabilità che, nell’anno solare in corso, non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oppure di avere diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.
Le terme per i lavoratori
Le prestazioni termali non possono essere fruite dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario. E’ possibile per il personale rientrante nella categorie dei mutilati, invalidi di guerra o per servizio, effettuare le cure prescritte in relazione al proprio stato di invalidità, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi CCNL, avvalendosi del congedo per cure, rientrante nella disciplina delle assenze per malattia.
Nel caso in cui, per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici, il medico dell’ASL o degli enti previdenziali giudichi determinante il ricorso ad un tempestivo trattamento termale e per tale ragione venga sconsigli un differimento del trattamento, il dipendente, fruendo del congedo per malattia, potrà recarsi ad effettuare le prescritte terapie presso le Terme indicate. Quest’indirizzo normativo è stato ribadito anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione, che ha sottolineato la necessità da parte del medico prescrittore di un motivato giudizio circa l’indifferibilità del trattamento e la “specifica idoneità terapeutica o riabilitativa delle cure prescritte”.
Le prestazioni INAIL
I lavoratori infortunati possono usufruire di cure idrofangotermali, a carico dell’Ente, previa sottoposizione a verifica da parte del medico dell’INAIL. Le prestazioni garantite sono di natura sanitaria ed economica. Queste ultime consistono nel rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno all’invalido e all’eventuale accompagnatore per l’effettuazione delle cure, soggiorno in albergo convenzionato, anche per l’eventuale accompagnatore, indennità per inabilità temporanea assoluta o integrazione della rendita diretta.
La prestazione è a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il lavoratore dovrà essere, quindi, tenuto al pagamento del “ticket” nella misura prevista dalla legge.
Hanno diritto alla prestazione: lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale durante il periodo di inabilità temporanea assoluta; titolari di rendita per i quali non sia scaduto l’ultimo termine di revisione; malati di silicosi o di asbestosi senza limiti di tempo.
Per ottenere la prestazione bisogna presentare la richiesta alla Sede INAIL di appartenenza. Il medico dell’INAIL stabilisce, per le cure, l’opportunità, la tipologia e la durata tenendo conto dell’elenco tassativo del Ministero della Salute circa le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali.
Le prestazioni INPS
Hanno diritto alle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS che abbiano maturato i requisiti contributivi richiesti. Le prestazioni, che l’Ente ha la facoltà di concedere hanno la finalità di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità, e sono limitate alle sole cure per le patologie bronco-asmatiche e reumo-artropatiche. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell’INPS. L’assicurato è tenuto al pagamento del “ticket” nella misura prevista dalla legge. Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico dell’assistito. L’avvio alle cure avviene dopo che l’INPS ha accertato l’esistenza dei requisiti contributivi e sanitari.
Altri enti previdenziali
La legge di riordino del settore termale (n.323/00) ha previsto, all’art.5, che il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell’INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall’INPS per l’ammissione al medesimo regime termale speciale.
ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME FIBROMIALGICA ODV
Sede legale: viale Luigi Majno 17/A, 20122 Milano
Sede operativa: via Cristina Belgioioso 173, 20157 Milano
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