Adempimenti per i beneficiari del contributo del 5 per mille

Come da previsione dell’art.7 del Dlgs n.111/2017, in merito agli adempimenti per i beneficiari del contributo del 5 per mille, essi hanno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite.

Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di invio, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui sopra, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Il relativo link deve essere reso pubblico dal Ministero entro gli ulteriori 30 giorni dall’acquisizione delle informazioni.


Legge 124 – Obbligo di comunicazione delle informazioni su entrate di natura pubblica

Entro il 28 febbraio 2019, ai sensi della Legge n.124/2017,  le Associazioni le Fondazioni o le Onlus devono provvedere a pubblicare sul proprio sito:

-I contributi/sovvenzioni/sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. ed Enti assimilati, che cumulativamente superano i 10.000 euro;

-le somme, pari o superiori a 10.000 euro, erogate nel 2018 dalla P.A. a titolo di corrispettivo o come 5 per mille, indipendentemente dall’anno di competenza cui le somme si riferiscono;

-le Risorse strumentali ricevute dalla P.A. anche in comodato, di valore pari o superiore ai 10.000 euro

2018

2019

2020

2021

2022

2023