Sindrome Fibromialgica: inserimento nei LEA, eventuale esenzione ticket, invalidità, richieste sul lavoro. La situazione allo stato attuale

Nell’incontro che i rappresentanti di AISF ONLUS hanno avuto in data 8 novembre presso il Ministero della Salute con la dott.ssa Silvia Arcà (Direttore Ufficio LEA – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria) e con i suoi collaboratori, sono stati chiariti molti punti critici del “problema Fibromialgia” su cui esiste un certo grado di confusione, relativamente sia alla comprensione dei termini sia al significato istituzionale della questione.

Si riportano di seguito alcuni degli argomenti discussi nell’incontro presso il Ministero, aggiungendone altri non di stretta competenza ministeriale ma sui quali ci arrivano molte richieste di chiarimento dai pazienti.

1) Riconoscimento della malattia

Il compito del Ministero della Salute non è quello di riconoscere la diagnosi di malattia, che già esiste e che è di competenza della classe medica e delle Società scientifiche, ma di decidere se una specifica diagnosi risponde ai criteri che ne consentono l’inserimento nei LEA (ad es. cronicità, criteri di diagnosi, criteri di gravità). I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

La SIR (Società Italiana di Reumatologia), congiuntamente con le altre associazioni firmatarie della proposta presentata al Senato e alla Camera, completerà il lavoro sui cut-off  (criteri di severità) di malattia in modo da stabilire quali siano i parametri di gravità necessari per essere inseriti nella coorte di fibromialgici che possano usufruire di un’esenzione dal ticket.

2) Approvazione della Legge Boldrini

Occorre che venga approvato il testo di legge (è in discussione al Senato la proposta di legge Boldrini 299 e l’abbinata proposta Rauti “Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia“), in modo da ottenere la definizione per legge di Sindrome Fibromialgica (FM).

Il testo di legge prevede disposizioni relative a: la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia; la formazione del personale; gli studi e le ricerche sulla fibromialgia, l’informazione e la sensibilizzazione sulla patologia. E’ inserita inoltre la previsione dell’esenzione alla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie previa individuazione, con decreto del Ministero della Salute, dei criteri oggettivi per l’identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche della fibromialgia.

Al momento non esiste una definizione del costo effettivo necessario per l’esenzione del ticket.

3) Progetto educazionale per i medici di medicina generale e degli specialisti

E’ assolutamente scorretto affermare che la FM non esiste solo perché non è previsto per il Sistema Sanitario Nazionale nessun nomenclatore di malattia: la FM è oramai riconosciuta in tutto il mondo come tale.

Occorre pertanto formare i medici alla corretta diagnosi di FM per la quale, ad oggi, non esiste un codice di esenzione poiché non è stata ancora inserita nei  LEA.

4) Invalidità

L’ invalidità nel nostro Paese può essere riconosciuta essenzialmente da:

ASL per invalidità civile. Possono presentare domanda tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal loro stato lavorativo, assicurativo e contributivo. La visita medica è svolta presso la ASL di competenza territoriale da parte di una Commissione medica apposita in cui è presente obbligatoriamente un medico legale funzionario INPS. Sono previste Tabelle in cui sono comprese molte malattie, ma non tutte, divise in categorie (es. osteoarticolari, neurologiche, cardiovascolari etc.). Una della malattie non comprese è purtroppo la FM.

Invalidità  INPS per lavoratori assicurati con INPS. La visita è svolta presso la sede INPS di competenza territoriale da parte di una Equipe medico-legale INPS. Non sono previste tabelle né percentuali per nessuna patologia.

In qualsiasi domanda di invalidità, sia civile che INPS, può essere inserita la diagnosi di FM con indicato il suo grado di deficit funzionale che sarà poi valutato dalla Commissione o dall’Equipe di cui sopra. Come già detto, è necessario sottolineare che non esiste una percentuale tabellare di invalidità per FM, così come per le altre patologie croniche disfunzionali (patologie difficilmente dimostrabili dal punto di vista strumentale e laboratoristico).

Fanno eccezione la “Nevrosi ansiosa” e la “Sindrome depressiva endoreattiva” in quanto presenti nelle Tabelle di invalidità civile nel gruppo “Apparato psichico”, con valori percentuali che oscillano dal 10 al 40%, a seconda della loro gravità. Se il paziente fibromialgico soffre anche di ansia e/o depressione, è utile ai fini valutativi medico-legali che sia precisato nella diagnosi. Ad esempio scrivendo: “Sindrome fibromialgica con componente ansiosa e/o depressiva di grado lieve o moderato o grave”

5) Assenza per malattia comune e richiesta di facilitazioni lavorative

Il medico di medicina generale può redigere il certificato di malattia comune indicando in diagnosi ad esempio “Sindrome Fibromialgica in riacutizzazione o Sindrome Fibromialgica in fase algica”. La prognosi sarà ovviamente correlata al grado di gravità del quadro clinico riscontrato dallo stesso medico di medicina generale.

La valutazione riguardo alle richieste di facilitazioni lavorative è  appannaggio del medico competente.

Il paziente fibromialgico, in occasione della prima visita del medico competente aziendale o di una sua visita periodica, è da questi valutato a seconda delle proprie mansioni lavorative.

Il medico competente può esprimere per ogni lavoratore, e quindi anche per il fibromialgico, vari giudizi: 1 idoneità; 2 idoneità parziale con prescrizioni e limitazioni (ad esempio, se compatibili, flessibilità oraria e personalizzazione della postazione di lavoro); 3 inidoneità temporanea; 4 inidoneità permanente alle mansioni lavorative.

Ogni lavoratore può richiedere di essere visitato, oltre che dal medico competente, anche dai medici operanti presso la Medicina del Lavoro di una ASL.

Per quanto detto, occorre quindi implementare la conoscenza della FM in queste categorie di medici specialisti con corsi di formazione ad hoc, affinché essi possano meglio valutarne la complessità e l’incidenza funzionale.

 

Piercarlo Sarzi Puttini (Presidente AISF Onlus) a nome del Consiglio Direttivo AISF Onlus

Si ringrazia il dottor Antonio Marsico  per il supporto fornito nella stesura di questo documento